Art. 242 c.nav. — Forma e pubblicità degli atti relativi alla proprietà di navi in costruzione

[1]Gli atti costitutivi, traslativi o estintivi di proprieta' o di altri diritti reali su navi in costruzione o loro carati devono essere fatti nelle forme richieste dall'articolo 249.

[2]Per gli effetti previsti dal codice civile, gli atti medesimi devono essere resi pubblici mediante trascrizione nel registro ove la nave in costruzione e' iscritta. Nella stessa forma devono essere resi pubblici gli atti e le domande per i quali il codice civile richiede la trascrizione.

[3]La trascrizione si effettua nelle forme e con le modalita' previste negli articoli da 252 a 254; 256.

Testo vigente dal 18 aprile 1942

Norme correlate

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Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-30;327~art242 · fonte del testo

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