Codice civile

Art. 2678 c.c. — Registro generale

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[1]Il conservatore e' obbligato a tenere un registro generale d'ordine, in cui giornalmente deve annotare, all'atto della consegna, ogni titolo che gli e' rimesso perche' sia trascritto, iscritto o annotato.

[2]Questo registro, diviso in altrettante caselle, deve indicare il numero d'ordine, il giorno della richiesta, la persona dell'esibitore e le persone per cui la richiesta e' fatta, i titoli presentati con la nota, l'oggetto della richiesta, e cioe' se questa e' fatta per trascrizione, per iscrizione o per annotazione, e le persone riguardo alle quali la trascrizione, l'iscrizione o l'annotazione si deve eseguire.

[3]Appena avvenuta la consegna del titolo o della nota, il conservatore ne deve dare ricevuta in carta libera all'esibitore, senza spesa; la ricevuta contiene l'indicazione del numero d'ordine.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 2 settembre 1985

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 2678 c.c., dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. III, ord. n. 15676/2025

    12 giugno 2025

    Va esclusa la responsabilità del notaio per non avere rilevato, in occasione di una compravendita immobiliare, l'esistenza di un'iscrizione ipotecaria pregiudizievole se l'errore è stato causato da una condotta negligente del conservatore dei registri immobiliari, tale da rendere di fatto impossibile l'individuazione dell'ipoteca ipotecaria con l'uso dell'ordinaria diligenza professionale. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza che aveva ritenuto irrilevante l'errore del conservatore in ordine all'attribuzione del codice fiscale al venditore di un bene oggetto di rogito, così non consentendo al notaio di rilevare che sull'immobile gravava un pignoramento, senza specificare, in concreto, quale condotta diligente poteva essere pretesa dall'ufficiale rogante, per l'effetto condannato per responsabilità da evizione).

    Art. 2678 c.c. · Art. 1218 c.c. · Art. 2679 c.c.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db (cassazione-penale-db) — Synthos Logic, licenza CC BY 4.0; massime riordinate per articolo da Iuspedia.

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Citate insieme nelle massime

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La disciplina della trascrizione immobiliare si completa con il gruppo di norme che disciplinano la tenuta dei registri immobiliari e la responsabilità dei conservatori, e che costituiscono la materia del capo secondo. Per quanto la materia regolata in questo capo abbia riguardo non solo alla trascrizione, ma anche all'iscrizione delle ipoteche, mi è sembrato opportuno collocarla in questa sede, facendo gli opportuni richiami alla pubblicità ipotecaria. Le norme di questo capo riproducono, con qualche lieve ritocco di forma, le corrispondenti disposizioni del codice del 1865 e non hanno quindi bisogno di alcuna particolare illustrazione, dato anche che si tratta di norme a contenuto prevalentemente regolamentare. Voglio solo ricordare che alla tradizionale denominazione di conservatori delle ipoteche ho sostituito l'altra di conservatori dei registri immobiliari, indubbiamente più idonea a qualificare la funzione di questi pubblici ufficiali. DELLA TRASCRIZIONE RELATIVA ALLE NAVI, AGLI AEROMOBILI E AGLI AUTOVEICOLI.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1094

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2678 · fonte del testo

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