Art. 2674 c.c. — Divieto di rifiutare gli atti del proprio ufficio

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[1]Il conservatore puo' ricusare di ricevere le note e i titoli, se non sono in carattere intelligibile; e non puo' riceverli quando il titolo non ha i requisiti stabiliti dagli articoli 2657, 2660, primo comma, 2821, 2835 e 2837.

[2]In ogni altro caso il conservatore non puo' ricusare o ritardare di ricevere la consegna dei titoli presentati e di eseguire le trascrizioni, iscrizioni o annotazioni richieste, nonche' di spedire le copie o i certificati. Per il rifiuto o il ritardo e' tenuto al risarcimento dei danni arrecati alle parti. A tale effetto queste possono far stendere immediatamente verbale da un notaio o da un ufficiale giudiziario assistito da due testimoni.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 febbraio 1983

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • La disciplina della trascrizione immobiliare si completa con il gruppo di norme che disciplinano la tenuta dei registri immobiliari e la responsabilità dei conservatori, e che costituiscono la materia del capo secondo. Per quanto la materia regolata in questo capo abbia riguardo non solo alla trascrizione, ma anche all'iscrizione delle ipoteche, mi è sembrato opportuno collocarla in questa sede, facendo gli opportuni richiami alla pubblicità ipotecaria. Le norme di questo capo riproducono, con qualche lieve ritocco di forma, le corrispondenti disposizioni del codice del 1865 e non hanno quindi bisogno di alcuna particolare illustrazione, dato anche che si tratta di norme a contenuto prevalentemente regolamentare. Voglio solo ricordare che alla tradizionale denominazione di conservatori delle ipoteche ho sostituito l'altra di conservatori dei registri immobiliari, indubbiamente più idonea a qualificare la funzione di questi pubblici ufficiali. DELLA TRASCRIZIONE RELATIVA ALLE NAVI, AGLI AEROMOBILI E AGLI AUTOVEICOLI.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1094

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2674 · fonte del testo

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