Art. 266 c.c. — Impugnazione del riconoscimento per effetto di interdizione giudiziale
Il riconoscimento puo' essere impugnato per l'incapacita' che deriva da interdizione giudiziale dal rappresentante dell'interdetto e, dopo la revoca dell'interdizione, dall'autore del riconoscimento, entro un anno dalla data della revoca.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
