Art. 2627 c.c. — Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
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Agli amministratori, ai direttori generali, ai liquidatori e ai preposti all'esercizio di sede secondaria nel territorio dello Stato di societa' costituite all'estero che contravvengono alle disposizioni degli articoli 2250 e 2506, quarto comma, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire centomila a lire un milione.
Testo in vigore dal 15 gennaio 1993 al 16 aprile 2002
