Art. 2627 c.c. — Illegale ripartizione degli utili e delle riserve
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 15 gennaio 1993. Leggi il testo vigente →
Gli amministratori, i direttori generali e i liquidatori che contravvengono alle disposizioni dell'art. 2250 sono puniti con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 15 gennaio 1993
