Art. 2556 c.c. — Imprese soggette a registrazione

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[1]Per le imprese soggette a registrazione i contratti che hanno per oggetto il trasferimento della proprieta' o il godimento dell'azienda devono essere provati per iscritto, salva l'osservanza delle forme stabilite dalla legge per il trasferimento dei singoli beni che compongono l'azienda o per la particolare natura del contratto.

[2]I contratti suddetti devono, a cura delle parti, essere denunziati per l'iscrizione nel registro delle imprese, nel termine di trenta giorni dalla conclusione.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 4 settembre 1993

Norme correlate

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Posta nel titolo II la disciplina generale dell'impresa, intesa come organizzazione di lavoro ai fini della produzione e dello scambio di beni o di servizi, l'azienda si definisce qui come l'organizzazione dei beni destinati all'esercizio dell'impresa (art. 2555). In relazione alle direttive generali del nuovo codice, nel senso dell'unificazione tra materia civile e materia commerciale, anche la disciplina dell'azienda si applica di regola tanto alle imprese non soggette a registrazione quanto alle imprese soggette a registrazione, tanto alle imprese agricole quanto alle imprese commerciali. Tuttavia le norme relative alla pubblicità legale dei contratti sull'azienda sono limitate alle imprese soggette a registrazione (art. 2556) e la norma relativa alla responsabilità solidale dell'acquirente per i debiti dell'azienda sulla base dei libri contabili obbligatori è limitata alle imprese commerciali (art. 2560, secondo comma). Nel complesso la disciplina legislativa dell'azienda si presenta particolarmente sobria. Essa mira sopratutto a risolvere i due problemi più vivi che si agitano in relazione alla alienazione: quello del divieto di concorrenza, e quello della sorte dei debiti, dei crediti e dei rapporti contrattuali inerenti all'azienda alienata.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 1036

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2556 · fonte del testo

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