Art. 2543 c.c. — Organo di controllo
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[1]In caso d'irregolare funzionamento delle societa' cooperative, l'autorita' governativa puo' revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della societa' a un commissario governativo, determinandone i poteri e la durata.
[2]Al commissario governativo possono essere conferiti per determinati atti anche i poteri dell'assemblea, ma le relative deliberazioni non sono valide senza l'approvazione dell'autorita' governativa.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 22 febbraio 1992
