Art. 2520 c.c. — Leggi speciali
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[1]La variazione del numero e delle persone dei soci non importa modificazione dell'atto costitutivo.
[2]Il capitale della societa', anche se questa e' a responsabilita' limitata, non e' determinato in un ammontare prestabilito.
[3]Ogni trimestre deve essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese, a cura degli amministratori, un elenco delle variazioni delle persone dei soci a responsabilita' illimitata o di quelli che hanno assunto responsabilita' per una somma multipla dell'ammontare della propria quota.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004
