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[1]L'organo amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote.
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[2]La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio. Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficolta' di valutazione.
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004 al 18 agosto 2012
Confronto con la versione in vigore dal 7 febbraio 1991 al 1 gennaio 2004. 181 parole tolte, 43 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Uno o piu' esperti per ciascuna societa' devono redigere una relazione sulla congruita' delaggiunto: L'organo amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione deve predisporre una relazione che illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quotetolto: , che indichi:
tolto: a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti dall'applicazione di ciascuno di essi;
tolto: b) le eventuali difficolta' di valutazione.
La relazione devetolto: contenere, inoltre, un parere sull'adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti per laaggiunto: indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambiotolto: e sull'importanza relativa attribuita a ciascuno di essi nella determinazione del valore adottato. L'esperto o gli esperti sono designati dal presidente del tribunale; le societa' partecipanti alla fusione possono richiedere al presidente del tribunale del luogo in cui ha sede la societa' risultante dalla fusione o quella incorporante la nomina di uno o piu' esperti comuni.
tolto: Ciascun esperto ha diritto di ottenere dalle societa' partecipanti alla fusione tutte le informazioni e i documenti utili e di procedere ad ogni necessaria verifica.
tolto: L'esperto risponde dei danni causati alle societa' partecipanti alla fusione, ai loro soci e ai terzi. Si applicano le disposizioni dell'art. 64 del codice di procedura civile.
tolto: La relazione, quanto alle societa' quotate in borsa, e' redatta da societa' di revisioneaggiunto: . Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficolta' di valutazione.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2501quinquies · fonte del testo
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