Art. 2501-quater c.c. — Situazione patrimoniale
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[1]Gli amministratori delle societa' partecipanti alla fusione devono redigere una relazione la quale illustri e giustifichi, sotto il profilo giuridico ed economico, il progetto di fusione e in particolare il rapporto di cambio delle azioni o delle quote. La relazione deve indicare i criteri di determinazione del rapporto di cambio.
[2]Nella relazione devono essere segnalate le eventuali difficolta' di valutazione.
Testo in vigore dal 7 febbraio 1991 al 1 gennaio 2004
