Art. 2501-quater c.c. — Situazione patrimoniale
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[1]L'organo amministrativo delle societa' partecipanti alla fusione deve redigere, con l'osservanza delle norme sul bilancio d'esercizio, la situazione patrimoniale delle societa' stesse, riferita ad una data non anteriore di oltre centoventi giorni al giorno in cui il progetto di fusione e' depositato nella sede della societa'.
[2]La situazione patrimoniale puo' essere sostituita dal bilancio dell'ultimo esercizio, se questo e' stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno del deposito indicato nel primo comma.
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004 al 18 agosto 2012
