Art. 2481 c.c. — Aumento di capitale
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[1]Nel caso di cessione della quota l'alienante e' obbligato solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dal trasferimento, per i versamenti ancora dovuti.
[2]Il pagamento non puo' essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso e' rimasta infruttuosa.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004
