Art. 2474 c.c. — Operazioni sulle proprie partecipazioni
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[1]La societa' deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro.
[2]Le quote di conferimento dei soci ((relative alle societa' di nuova costituzione)) possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro.
[3]Se la quota di conferimento e' superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro.
[4]Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in danaro. 113
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213
113Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le presenti modifiche decorrono dal 1 gennaio 2002.
Testo in vigore dal 1 gennaio 2002 al 1 gennaio 2004
