Art. 2474 c.c. — Operazioni sulle proprie partecipazioni
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[1]((La societa' deve costituirsi con un capitale non inferiore a diecimila euro.)) ((Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori ad un euro.)) ((Se la quota di conferimento e' superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di un euro.))
[2]Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in danaro. 113
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213
113Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 ha disposto (con l'art. 4, comma 2) che le presenti modifiche decorrono dal 1 gennaio 2002.
Testo in vigore dal 9 luglio 1998 al 1 gennaio 2002
