Art. 2474 c.c. — Operazioni sulle proprie partecipazioni
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[1]La societa' deve costituirsi con un capitale non inferiore a lire cinquantamila.
[2]Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori a lire mille.
[3]Se la quota di conferimento e' superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di lire mille.
[4]Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in danaro.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 9 luglio 1998
