Art. 2474 c.c. — Operazioni sulle proprie partecipazioni

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 9 luglio 1998. Leggi il testo vigente →

[1]La societa' deve costituirsi con un capitale non inferiore a lire cinquantamila.

[2]Le quote di conferimento dei soci possono essere di diverso ammontare, ma in nessun caso inferiori a lire mille.

[3]Se la quota di conferimento e' superiore al minimo, deve essere costituita da un ammontare multiplo di lire mille.

[4]Se il valore di un conferimento in natura non raggiunge l'ammontare minimo o un multiplo di questo, la differenza deve essere integrata mediante conferimento in danaro.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 9 luglio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2474 · fonte del testo

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