Art. 2450-bis c.c.
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 febbraio 1970 al 9 dicembre 2000. Leggi il testo vigente →
[1]La deliberazione dell'assemblea, la sentenza e il decreto del presidente del tribunale che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importi cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro quindici giorni dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per la iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.
[2]I liquidatori devono altresi' depositare, presso lo stesso ufficio, le loro firme autografe.
[3]I liquidatori devono inoltre richiedere, entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese, la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle societa' per azioni e a responsabilita' limitata della deliberazione dell'assemblea o della sentenza o del decreto di cui al primo comma.
Testo in vigore dal 25 febbraio 1970 al 9 dicembre 2000
