Art. 2450-bis c.c.
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[1]Pubblicazione della nomina dei liquidatori
[2]La deliberazione dell'assemblea, la sentenza e il decreto del presidente del tribunale che nomina i liquidatori e ogni atto successivo che importi cambiamento nelle persone dei liquidatori devono essere, entro ((trenta giorni)) dalla notizia della nomina, depositati in copia autentica a cura dei liquidatori medesimi per la iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese.
[3]((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340)).
[4]((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 NOVEMBRE 2000, N. 340)).
Testo in vigore dal 9 dicembre 2000 al 1 gennaio 2004
