Art. 2428 c.c. — Relazione sulla gestione
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[1]Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire un fondo di riserva, fino a che questo non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.
[2]Il fondo di riserva, se viene diminuito per qualsiasi ragione, deve essere reintegrato a norma del comma precedente.
[3]Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 2 maggio 1991
