Art. 2 — Relazione degli amministratori e dei sindaci

Nelle societa' cooperative e nei loro consorzi, la relazione degli amministratori di cui al comma dell'articolo 2428 del codice civile deve indicare specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento degli scopi statutari, in conformita' con il carattere cooperativo della societa'. Il collegio sindacale, nella relazione all'assemblea di cui al secondo comma dell'articolo 2429 del codice civile, deve specificamente riferire su quanto indicato al comma 1 del presente articolo.

Testo vigente dal 7 febbraio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1992-01-31;59~art2 · fonte del testo

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