Art. 2427-bis c.c. — Informazioni relative al fair value degli strumenti finanziari

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[1]1. Nella nota integrativa sono indicati:

  • 1)per ciascuna categoria di strumenti finanziari derivati:
  • a)il loro fair value;
  • b)informazioni sulla loro entita' e sulla loro natura;
  • 2)per le immobilizzazioni finanziarie iscritte a un valore superiore al loro fair value, con esclusione delle partecipazioni in societa' controllate e collegate ai sensi dell'articolo 2359 e delle partecipazioni in joint venture:
  • a)il valore contabile e il fair value delle singole attivita', o di appropriati raggruppamenti di tali attivita';
  • b)i motivi per i quali il valore contabile non e' stato ridotto, inclusa la natura degli elementi sostanziali sui quali si basa il convincimento che tale valore possa essere recuperato.

[2]2. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del comma 1, sono considerati strumenti finanziari derivati anche quelli collegati a merci che conferiscono all'una o all'altra parte contraente il diritto di procedere alla liquidazione del contratto per contanti o mediante altri strumenti finanziari, ad eccezione del caso in cui si verifichino contemporaneamente le seguenti condizioni:

  • a)il contratto sia stato concluso e sia mantenuto per soddisfare le esigenze previste dalla societa' che redige il bilancio di acquisto, di vendita o di utilizzo delle merci;
  • b)il contratto sia stato destinato a tale scopo fin dalla sua conclusione;
  • c)si prevede che il contratto sia eseguito mediante consegna della merce.

[3]3. Il fair value e' determinato con riferimento:

  • a)al valore di mercato, per gli strumenti finanziari per i quali e' possibile individuare facilmente un mercato attivo; qualora il valore di mercato non sia facilmente individuabile per uno strumento, ma possa essere individuato per i suoi componenti o per uno strumento analogo, il valore di mercato puo' essere derivato da quello dei componenti o dello strumento analogo;
  • b)al valore che risulta da modelli e tecniche di valutazione generalmente accettati, per gli strumenti per i quali non sia possibile individuare facilmente un mercato attivo; tali modelli e tecniche di valutazione devono assicurare una ragionevole approssimazione al valore di mercato.

[4]4. Il fair value non e' determinato se l'applicazione dei criteri indicati al comma precedente non da' un risultato attendibile.

[5]5. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e dell'articolo 2428, comma 2, numero 6-bis) per la definizione di strumento finanziario, di strumento finanziario derivato, di fair value e di modello e tecnica di valutazione generalmente accettato, si fa riferimento ai principi contabili riconosciuti in ambito internazionale e compatibili con la disciplina in materia dell'Unione europea.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2005 al 21 novembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2427bis · fonte del testo

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