Art. 2390 c.c. — Divieto di concorrenza
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 gennaio 2004 al 29 aprile 2026. Leggi il testo vigente →
[1]Gli amministratori non possono assumere la qualita' di soci illimitatamente responsabili in societa' concorrenti, ne' esercitare un'attivita' concorrente per conto proprio o di terzi, ne' essere amministratori o direttori generali in societa' concorrenti, salvo autorizzazione dell'assemblea.
[2]Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore puo' essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.
Testo in vigore dal 1 gennaio 2004 al 29 aprile 2026
