Art. 2390 c.c. — Divieto di concorrenza
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[1]Gli amministratori non possono assumere la qualita' di soci illimitatamente responsabili in societa' concorrenti, ne' esercitare un'attivita' concorrente per conto proprio o di terzi, salvo autorizzazione dell'assemblea.
[2]Per l'inosservanza di tale divieto l'amministratore puo' essere revocato dall'ufficio e risponde dei danni.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004
