Art. 2386 c.c. — Sostituzione degli amministratori
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[1]Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o piu' amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale. Gli amministratori cosi' nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.
[2]Se viene meno la maggioranza degli amministratori, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perche' provveda alla sostituzione dei mancanti.
[3]Gli amministratori nominati dall'assemblea scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.
[4]Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la sostituzione dei mancanti deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale puo' compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.
Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004
