Art. 2353 c.c. — Azioni di godimento

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004. Leggi il testo vigente →

Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, le azioni di godimento attribuite ai possessori delle azioni rimborsate non danno diritto di voto nell'assemblea. Esse concorrono nella ripartizione degli utili che residuano dopo il pagamento alle azioni non rimborsate di un dividendo pari all'interesse legale e, in caso di liquidazione, nella ripartizione del patrimonio sociale residuo dopo il rimborso delle altre azioni al loro valore nominale.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 1 gennaio 2004

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2353 · fonte del testo

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