Codice civile

Art. 2210 c.c. — Poteri dei commessi dell'imprenditore

[1]I commessi dell'imprenditore, salve le limitazioni contenute nell'atto di conferimento della rappresentanza, possono compiere gli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati.

[2]Non possono tuttavia esigere il prezzo delle merci delle quali non facciano la consegna, ne' concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso, salvo che siano a cio' espressamente autorizzati.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • Scompare nel nuovo codice il riferimento ai commessi viaggiatori e ai commessi di negozio, in relazione alla più ampia accezione del concetto di impresa accolta nel presente libro. A queste figure si sostituiscono, per evidenti esigenze di sistema, la categoria generale dei commessi dell'imprenditore (articoli 2210 a 2212) e quella particolare dei commessi preposti alla vendita (art. 2213). I poteri di questi collaboratori dell'imprenditore comprendono tutti quegli atti che ordinariamente comporta la specie delle operazioni di cui sono incaricati (art. 2210, primo comma). L'imprenditore può limitarli nell'atto di conferimento della rappresentanza (art. 2210, primo comma); però, in mancanza di espressa autorizzazione, non comprendono legittimazione a riscuotere il prezzo delle merci delle quali i commessi non facciano consegna, nè legittimazione a concedere dilazioni o sconti che non sono d'uso (art. 2210, secondo comma); non implicano nemmeno autorizzazione a derogare alle condizioni generali di contratto o alle clausole dei moduli o formulari dell'imprenditore, nemmeno quando i commessi sono autorizzati a concludere contratti (art. 2211). Viceversa, rientra nella sfera dei loro poteri, e limitatamente agli affari da essi conclusi, il ricevimento per conto dell'imprenditore delle dichiarazioni che riguardano l'esecuzione del contratto e dei reclami relativi alle inadempienze contrattuali (art. 2212, primo comma); i commessi sono altresì autorizzati a chiedere provvedimenti cautelari nell'interesse dell'imprenditore (art. 2212, secondo comma). Per quanto concerne i commessi preposti alla vendita nei locali dell'impresa si è stabilito invece il principio, già affermatosi nel silenzio del codice di commercio, che essi hanno il potere di esigere il prezzo delle merci vendute, salvo che alla riscossione sia palesemente destinata una cassa speciale (art. 2213). Si è escluso per contro tale potere fuori dei locali dell'impresa, quando il commesso non sia autorizzato alla riscossione dall'imprenditore, o quando la volontà di questo in tal senso non risulti dalla circostanza che il commesso sia munito di quietanza firmata dall'imprenditore medesimo, destinata al compratore.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 910

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2210 · fonte del testo

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