Art. 2166 c.c. — Obblighi del concedente
Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale e' destinato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
Il concedente deve consegnare il fondo in istato di servire alla produzione alla quale e' destinato.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
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L'obbligo principale del concedente è quello di consegnare il fondo in istato da servire alla produzione alla quale è destinato (art. 2166). L'obbligo principale del colono è quello di prestare il lavoro secondo le direttive del concedente e le necessità della coltivazione. Il colono deve inoltre custodire il fondo e mantenerlo in normale stato di produttività e custodire e conservare le altre cose affidategli dal concedente con la diligenza del buon padre di famiglia (art. 2167).
Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 886
Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art2166 · fonte del testo
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