Art. 1623 c.c. — Modificazioni sopravvenute del rapporto contrattuale

[1]Se, in conseguenza di una disposizione di legge, di una norma corporativa o di un provvedimento dell'autorita' riguardanti la gestione produttiva, il rapporto contrattuale risulta notevolmente modificato in modo che le parti ne risentano rispettivamente una perdita e un vantaggio, puo' essere richiesto un aumento o una diminuzione del fitto ovvero, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.

[2]Sono salve le diverse disposizioni della legge, della norma corporativa o del provvedimento dell'autorita'.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1623 · fonte del testo

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