Art. 1584 c.c. — Diritti del conduttore in caso di riparazioni

[1]Se l'esecuzione delle riparazioni si protrae per oltre un sesto della durata della locazione e, in ogni caso, per oltre venti giorni, il conduttore ha diritto a una riduzione del corrispettivo, proporzionata all'intera durata delle riparazioni stesse e all'entita' del mancato godimento.

[2]Indipendentemente dalla sua durata, se l'esecuzione delle riparazioni rende inabitabile quella parte della cosa che e' necessaria per l'alloggio del conduttore e della sua famiglia, il conduttore puo' ottenere, secondo le circostanze, lo scioglimento del contratto.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1584 · fonte del testo

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