Art. 1577 c.c. — Necessità di riparazioni
[1]Quando la cosa locata abbisogna di riparazioni che non sono a carico del conduttore, questi e' tenuto a darne avviso al locatore.
[2]Se si tratta di riparazioni urgenti, il conduttore puo' eseguirle direttamente, salvo rimborso, purche' ne dia contemporaneamente avviso al locatore.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
