Art. 1436 c.c. — Violenza diretta contro terzi
[1]La violenza e' causa di annullamento del contratto anche quando il male minacciato riguarda la persona o i beni del coniuge del contraente o di un discendente o ascendente di lui.
[2]Se il male minacciato riguarda altre persone, l'annullamento del contratto e' rimesso alla prudente valutazione delle circostanze da parte del giudice.
Testo vigente dal 4 aprile 1942
