Codice civile

Art. 128 c.c.

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[1]Il matrimonio dichiarato nullo, quando e' stato contratto in buona fede, ha rispetto ai coniugi, fino alla sentenza che pronunzia la nullita', gli effetti del matrimonio valido.

[2]Gli effetti del matrimonio valido si producono anche rispetto ai figli nati o concepiti durante il matrimonio dichiarato nullo, nonche' rispetto ai figli nati prima dal matrimonio che sono stati riconosciuti anteriormente alla sentenza che dichiara la nullita'.

[3]Se uno solo dei coniugi e' stato in buona fede, gli effetti valgono soltanto in favore di lui e dei figli.

[4]Se entrambi i genitori sono stati in mala fede, i figli nati o concepiti durante il matrimonio hanno lo stato di figli naturali riconosciuti, nei casi in cui il riconoscimento e' consentito.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 20 settembre 1975

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Approfondimenti

Dai lavori con cui il legislatore illustrò la norma: una fonte d’epoca, non un commento attuale.

  • A proposito della disciplina del matrimonio putativo, è stato suggerito di stabilire alcune sanzioni a carico del coniuge di mala fede. Senonchè, sia la norma proposta che consente alla moglie in buona fede di far annullare l'alienazione dei beni dotali, sia l'altra che attribuisce la patria potestà soltanto al genitore di buona fede, appaiono superflue, perchè la prima discende dagli effetti stessi del matrimonio putativo quali sono fissati nel primo comma dell'articolo 128, e la seconda si desume agevolmente dai principi generali. Quanto all'altra proposta, con la quale si vorrebbe stabilire un obbligo alimentare a carico del coniuge di mala fede, si deve rilevare che l'obbligo alimentare presuppone necessariamente l'esistenza del vincolo coniugale, che deve invece ritenersi cessato con la sentenza di annullamento. Nè sembra ammissibile giustificare l'obbligo come una sanzione a carico del coniuge di mala fede, perchè sarebbe una incongruenza giuridica impiegare a scopo di sanzione un istituto al quale, per la sua struttura tecnica, è del tutto estranea qualsiasi funzione repressiva o riparatoria. Del resto, adeguate sanzioni a carico del coniuge di mala fede sono poste nell'art. 139, nel quale si prevede tanto la sanzione penale dell'ammenda, quanto quella civile del risarcimento del danno. Nello stesso art. 128 è stata poi soppressa l'ultima frase, contenuta nel progetto, che importava un riferimento alle cause di impugnativa del riconoscimento dei figli naturali. Tale riferimento era tecnicamente impreciso, perchè gli articoli 263 e seguenti presuppongono che oggetto dell'impugnativa sia la dichiarazione di riconoscimento, mentre l'art. 128 crea obbiettivamente lo stato di figlie naturale riconosciuto indipendentemente da ogni dichiarazione del genitore. D'altra parte non vi è dubbio che si possa liberamente provare la inesistenza del fatto della nascita o del concepimento durante il matrimonio dichiarato nullo, dato che questo fatto è la condizione essenziale per la concessione dello stato di figlio naturale riconosciuto. Disposizioni penali.

    Relazione del Ministro Guardasigilli al Codice civile (1942), n. 101

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art128 · fonte del testo

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