Codice civile

Art. 1213 c.c. — Ritiro del deposito

[1]Il deposito non produce effetto se il debitore lo ritira prima che sia stato accettato dal creditore o prima che sia stato riconosciuto valido con sentenza passata in giudicato.

[2]Se, dopo l'accettazione del deposito o il passaggio in giudicato della sentenza che lo dichiara valido, il creditore consente che il debitore ritiri il deposito, egli non puo' piu' rivolgersi contro i condebitori e i fideiussori, ne' valersi dei privilegi, del pegno e delle ipoteche che garantivano il credito.

Testo vigente dal 4 aprile 1942

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urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art1213 · fonte del testo

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