Art. 115 c.c. — Matrimonio del cittadino all'estero

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[1]Il cittadino e' soggetto alle disposizioni contenute nella sezione prima di questo capo, anche quando contrae matrimonio in paese straniero secondo le forme ivi stabilite.

[2]La pubblicazione deve anche farsi nel Regno a norma degli articoli 93, 94 e 95. Se il cittadino non risiede nel Regno, la pubblicazione si fa nel comune dell'ultimo domicilio.

Testo in vigore dal 4 aprile 1942 al 30 marzo 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:regio.decreto:1942-03-16;262~art115 · fonte del testo

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