Codice antimafia

Art. 25 codice antimafia — Sequestro e confisca per equivalente

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 settembre 2011 al 19 novembre 2017. Leggi il testo vigente →

Se la persona nei cui confronti e' proposta la misura di prevenzione disperde, distrae, occulta o svaluta i beni al fine di eludere l'esecuzione dei provvedimenti di sequestro o di confisca su di essi, il sequestro e la confisca hanno ad oggetto denaro o altri beni di valore equivalente. Analogamente si procede quando i beni non possono essere confiscati in quanto trasferiti legittimamente, prima dell'esecuzione del sequestro, a terzi in buona fede.

Testo in vigore dal 28 settembre 2011 al 19 novembre 2017

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art25 · fonte del testo

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