Codice antimafia

Art. 26 codice antimafia — Intestazione fittizia

Quando accerta che taluni beni sono stati fittiziamente intestati o trasferiti a terzi, con il decreto che dispone la confisca il giudice dichiara la nullita' dei relativi atti di disposizione. Ai fini di cui al comma 1, fino a prova contraria si presumono fittizi:

  • a)i trasferimenti e le intestazioni, anche a titolo oneroso, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione nei confronti dell'ascendente, del discendente, del coniuge o della persona stabilmente convivente, nonche' dei parenti entro il sesto grado e degli affini entro il quarto grado;
  • b)i trasferimenti e le intestazioni, a titolo gratuito o fiduciario, effettuati nei due anni antecedenti la proposta della misura di prevenzione.

Testo vigente dal 28 settembre 2011

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:2011-09-06;159~art26 · fonte del testo

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