Art. 1 (Allegato B)
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[1]Allegato B.
[2]Convenzione addizionale a quella stipulata colla Navigazione Generale Italiana, approvata colla legge del 22 aprile 1893, n. 195, per modificazioni ai servizi postali e commerciali marittimi di cui e' concessionaria, e per l'istituzione di nuovi.
[3]Il Ministro delle Poste e dei Telegrafi, quello d'Agricoltura, Industria e Commercio, quello delle Finanze e quello del Tesoro, a nome dello Stato;
[4]Il commendatore Domenico Gallotti ed il commendatore Erasmo Piaggio, senatore del Regno, presidente il primo del Consiglio d'Amministrazione ed amministratore delegato l'altro della Navigazione Generale Italiana, a nome della Societa' stessa, in virtu' di regolare mandato contenuto nella deliberazione del detto Consiglio, in data 24 ottobre 1899;
[5]Hanno concordato e stipulato quanto segue:
[6]Art. 1.
[7]Nel quaderno d'oneri A annesso alla Convenzione suaccennata:
[8]1° al servizio sotto la lettera c) sara' soppresso l'approdo a Biserta, istituito dal R. decreto del 16 febbraio 1899, n. 67;
[9]2° al servizio sotto la lettera o) sara' sostituito, un viaggio settimanale fra Napoli e Tunisi, con approdi a Palermo e Trapani, da eseguirsi con piroscafi del tonnellaggio non inferiore a 500 tonnellate di registro netto, colla velocita' di 14 miglia all'ora, mediante la sovvenzione di lire 25 a lega;
[10]3° e' instituito un viaggio ogni due settimane fra Malta e Bengasi, toccando Tripoli, Misurata ed altri scali della Cirenaica, con facolta' di omettere gli scali stessi nel viaggio di ritorno, il quale in tal caso avra' luogo da Bengasi a Malta direttamente.
[11]Questo servizio sara' eseguito con piroscafi del tonnellaggio non inferiore a 400 tonnellate di registro netto, alla velocita' di 10 miglia all'ora, mediante la sovvenzione di lire 15 a lega.
[12]La Societa' ha facolta' di prolungare la detta linea da Bengasi a Canea e ritorno senza sovvenzione.
[13]Qualora il Governo volesse rendere obbligatorio il prolungamento suaccennato a Canea dovra' corrispondere alla Societa' la detta sovvenzione a lega pel maggiore percorso.
[14]Nel quaderno d'oneri B:
[15]4° il servizio sotto la lettera a) sara' sostituito da un viaggio quindicinale col seguente itinerario: per sei mesi all'anno: Venezia - Brindisi - Porto Said - Alessandria - Brindisi - Venezia, e gli altri sei mesi: Venezia - Brindisi - Alessandria - Porto Said - Brindisi - Venezia.
[16]Questo servizio sara' eseguito con piroscafi del tonnellaggio non inferiore a 1000 tonnellate di registro netto, alle velocita' da 11 a 12 miglia all'ora e mediante la sovvenzione di lire 20 a lega;
[17]5° al servizio sotto la lettera c) sara' sostituito un viaggio mensile fra Genova e Bombay, con approdo a Napoli, Messina, Porto Said, Suez, Aden, da eseguirsi con piroscafi del tonnellaggio non inferiore a 1800 tonnellate di registro netto, alla velocita' di 11 miglia all'ora mediante la sovvenzione di lire 17 a lega, fra Genova e Porto Said, e di lire 30 a lega fra Porto Said e Bombay;
[18]6° nel viaggio sotto la lettera g) la sovvenzione sara' limitata al tratto fra Palermo e Costantinopoli con gli approdi intermedi, restando obbligata la Societa' a mantenere, senza sovvenzione, il prolungamento della linea ogni due settimane ad Odessa ed ogni settimana a Genova, con approdi facoltativi a Napoli e Livorno, se sono richiesti da esigenze commerciali;
[19]7° nel viaggio settimanale sotto la lettera h) tra Venezia e Costantinopoli sara' aggiunto l'approdo a Patrasso, corrispondendo per il maggior percorso la sovvenzione per lega stabilita per tale linea;
[20]8° e' istituito un viaggio ogni quattro settimane col seguente itinerario: Alessandria-Giaffa-Beyruth-Tripoli-Mersina-Larnaca-Alessandria, con facolta' di approdare a Porto Said, Caifa, Latacchia ed Alessandretta, corrispondendosi la sovvenzione in ragione delle leghe effettivamente percorse. Il servizio sara' eseguito con piroscafi del tonnellaggio da 900 a 1000 tonnellate di registro netto, alla velocita' di 11 miglia all'ora mediante la sovvenzione di lire 17 a lega. 1
[21]Nei quaderni d'oneri per servizi dell'arcipelago toscano, di Pantelleria e Lampedusa:
[22]9° il viaggio del secondo gruppo fra Trapani e Porto Empedocle, e' sostituito dai seguenti:
- a)un viaggio alla settimana fra Trapani e Tunisi, toccando Marsala, Pantelleria e Biserta, con piroscafi del tonnellaggio non inferiore a 300 tonnellate di registro netto alla velocita' di 9 miglia all'ora;
- b)un viaggio alla settimana fra Porto Empedocle e Lampedusa, toccando Linosa, con piroscafi del tonnellaggio non inferiore a 150 tonnellate, alla velocita' di 9 miglia all'ora.
[23]Per questi servizi sara' corrisposta la sovvenzione annua di lire 112 mila.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 28 ottobre 1900, n. 388
1Il Regio Decreto 28 ottobre 1900, n. 388 ha disposto (con l'art. 1, commi 1 e 2) che "Con effetto dal 1° novembre p. v. il piroscafo adibito alla linea contemplata dal § 8° dell'articolo 1 della Convenzione approvata con la legge del 29 marzo 1900, n. 107, approdera', dopo aver toccato Larnaca, ai porti di Tripoli di Soria, Beyruth, Caifa e Jaffa. La linea suddetta resta percio' stabilita col seguente itinerario: Alessandria d'Egitto, Porto Said, Jaffa, Caifa, Beyrouth, Tripoli di Soria, Latachia, Alessandretta, Mersina, Larnaca, Tripoli, Beyrouth, Cada, Jaffa, Alessandria d'Egitto".
Testo in vigore dal 20 dicembre 1900 al 22 luglio 1905
