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[1]Nei certificati rilasciati a richiesta di una pubblica Amministrazione, fuori del caso preveduto nell'articolo precedente, o dei privati cittadini, non deve farsi menzione:
[2]1.° delle decisioni indicate nei primi tre numeri dell'articolo precedente;
[3]2.° delle sentenze di fallimento, d'interdizione o di inabilitazione, quando sieno state revocate;
[4]3.° dei provvedimenti presi circa infermi di mente, minorenni o sordomuti, secondo gli articoli 46, 53 e 57 del Codice penale;
[5]4.º delle condanne per contravvenzioni e di quelle in cui la pena sia stata convertita nella riprensione giudiziale;
[6]5.° delle condanne estinte per amnistia o rispetto alle quali sia stata concessa la riabilitazione;
[7]6.° di una prima condanna a pena pecuniaria o a pena restrittiva della liberta' personale, sola o accompagnata da altra pena non superiore a tre mesi di reclusione o a sei mesi di detenzione, incorsa da persona minore dei diciott'anni, e non susseguita da recidiva a' termini di legge;
[8]7.° di ogni altra condanna alla multa o a pena restrittiva della liberta' personale, sola o accompagnata da altra pena, non superiore a cinque anni di reclusione o a dieci anni di detenzione, trascorsi dieci anni dal giorno in cui la pena fu scontata o la condanna estinta, purche' si tratti di condannato non recidivo o che non abbia successivamente commesso altro reato per cui gli sia stata inflitta la pena della reclusione.
[9]Se la condanna non superi cinquemila lire di multa, ovvero diciotto mesi di reclusione o tre anni di detenzione, il termine e' di soli cinque anni; e il giudice, in considerazione dei precedenti del condannato e delle circostanze del fatto, puo', nella sentenza di condanna, abbreviare il termine. Puo' anche ordinare che non si faccia menzione della condanna nel certificato, fino a tanto che il condannato non commetta altro reato per cui gli venga inflitta la pena della reclusione.
Testo in vigore dal 7 aprile 1902 al 16 dicembre 2009
