Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 aprile 1902 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Il casellario giudiziale contiene, per estratto, tutte le decisioni definitive pronunziate dai giudici italiani, ordinari e speciali, nonche' quelle pronunziate dai giudici stranieri contro cittadini italiani; delle quali sia data comunicazione ufficiale:

  • a)in materia penale, senza distinzione fra quelle di condanna e quelle di assoluzione o di non farsi luogo a procedere, proferite in sede istruttoria o di giudizio, in contradittorio o in contumacia; non esclusi i provvedimenti circa infermi di mente, minorenni e sordomuti, secondo gli articoli 46, 53 e 57 del Codice penale;
  • b)in materia civile e commerciale, ove dichiarino lo stato d'interdizione, d'inabilitazione o di fallimento.

[2]Trattandosi di condanna penale, e' fatta menzione del modo e tempo in cui la pena venne scontata, ovvero se non lo fu, in tutto o in parte per amnistia, indulto, grazia, liberazione condizionale o per altra causa.

Testo in vigore dal 7 aprile 1902 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-01-30;87~art1 · fonte del testo

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