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[1]((I militari in congedo di cui ai precedenti articoli 1 e 3 devono presentarsi al capo dell'Amministrazione del Comune di residenza, ovvero alle Autorita' militari nel Comune stesso, secondo le indicazioni del manifesto o del precetto personale di chiamata.
[2]Non hanno diritto ad alcun assegno o indennita' e sono rilasciati in liberta' nello stesso giorno di presentazione.
[3]I militari medesimi, i quali manchino, senza giustificato motivo, alle chiamate di controllo, oppure omettano di notificare i cambiamenti della propria residenza ed abitazione, sono puniti, a richiesta dell'Autorita' militare dalla quale dipendono, se ufficiali, con l'ammenda da L. 50 a L. 1500; se sottufficiali, graduati o militari di truppa, con l'ammenda da L. 20 a L. 300.
[4]Non si fa luogo alla richiesta, qualora il contravventore paghi, entro un mese dalla data di notificazione del processo verbale di accertamento della contravvenzione, una somma equivalente al quinto del massimo dell'ammenda.
[5]La richiesta, in ogni caso, non puo' essere piu' proposta, decorsi tre mesi dal giorno in cui l'Autorita' militare ha avuto notizia del fatto che costituisce reato)).
Testo in vigore dal 27 giugno 1935 al 9 ottobre 2010
