[1]Il Governo del Re e' autorizzato a provvedere per l'attuazione della presente legge.
[2]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
[3]Data a Roma, addi' 19 luglio 1894.
[4]UMBERTO.
[5]CRISPI
[6]Visto, il Guardasigilli: V. CALENDA DI TAVANI.
Testo vigente dal 24 luglio 1894
