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La guardia di finanza che in servizio od occasione del servizio commettera' senza autorizzazione o senza necessita' vie di fatto contro qualsiasi persona, incorrera' nelle pene stabilite dagli articoli 257 e 266 del Codice penale per l'esercito.

Testo in vigore dal 11 aprile 1881 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1881-04-08;149~art15 · fonte del testo

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