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La guardia di finanza che in servizio od occasione del servizio commettera' senza autorizzazione o senza necessita' vie di fatto contro qualsiasi persona, incorrera' nelle pene stabilite dagli articoli 257 e 266 del Codice penale per l'esercito.
Testo in vigore dal 11 aprile 1881 al 16 dicembre 2009
