[1]Il procuratore puo' nominarsi, sotto la propria responsabilita', uno o due sostituti, purche' li scelga tra i procuratori iscritti nell'albo.
[2]La Corte ed il tribunale possono, per circostanze speciali, sentito il Consiglio, permettere anche la nomina di un terzo sostituto.
[3]Di queste nomine il procuratore deve fare dichiarazione con atto ricevuto dal cancelliere della Corte e del tribunale.
Testo vigente dal 15 giugno 1874
