Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 settembre 1925 al 9 dicembre 1927. Leggi il testo vigente →
[1]Per l'esecuzione degli studi che si riferiscono al controllo della radioattivita' dei preparati, alla loro campionatura, alla preparazione per parte dello Stato dell'emanazione del radio, per la misura della radioattivita' di materiali naturali e le ricerche di indole chimica, quali la concentrazione delle sostanze radioattive e l'ottenimento di preparati radiferi, nonche' per l'attuazione dei compiti di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge, e' istituito un ufficio per le sostanze radioattive al cui funzionamento sara' provveduta coi fondi di cui all'articolo 20.
[2]Il personale dell'ufficio e' costituito da un direttore e da un assistente.
[3]Il direttore e' parificato nella carriera e nel trattamento economico ai professori dei Regi istituti di istruzione superiore dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale. Egli verra' nominato con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale su designazione della Commissione per le sostanze radioattive, la quale esercitera' la propria scelta fra coloro che siano stati compresi in una graduatoria per la nomina a una cattedra universitaria di fisica sperimentale.
[4]L'assistente sara' nominato dal Ministro per l'economia nazionale fra laureati di fisica o chimica su designazione della Commissione medesima. Esso sara' parificato per grado e trattamento economico ai segretari dell'Amministrazione Centrale. La nomina e' valida per un triennio e puo' essere rinnovata di triennio in triennio; il servizio prestato e' ritenuto utile agli effetti della pensione. 2
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
con decorrenza dal 1 ottobre 1925
Il Regio D.L. 16 luglio 1925, n. 1421, convertito senza modificazioni dalla L. 18 marzo 1926, n. 562, nel modificare l'art. 3 del Regio Decreto 31 ottobre 1923, n. 2449, ha conseguentemente disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Ferma la competenza ad esso attribuita, l'Ufficio per le sostanze radioattive, di cui all'art. 3 del Nostro decreto 31 ottobre 1923, n. 2449, passera' alle dipendenze del Ministero dell'interno a decorrere dal 1° ottobre 1925".
Testo in vigore dal 9 settembre 1925 al 9 dicembre 1927
