Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 novembre 1923 al 9 settembre 1925. Leggi il testo vigente →
[1]((Per l'esecuzione degli studi che si riferiscono al controllo della radioattivita' dei preparati, alla loro campionatura, alla preparazione per parte dello Stato dell'emanazione del radio, per la misura della radioattivita' di materiali naturali e le ricerche di indole chimica, quali la concentrazione delle sostanze radioattive e l'ottenimento di preparati radiferi, nonche' per l'attuazione dei compiti di cui agli articoli 14, 15 e 16 della legge, e' istituito un ufficio per le sostanze radioattive al cui funzionamento sara' provveduta coi fondi di cui all'articolo 20.
[2]Il personale dell'ufficio e' costituito da un direttore e da un assistente.
[3]Il direttore e' parificato nella carriera e nel trattamento economico ai professori dei Regi istituti di istruzione superiore dipendenti dal Ministero dell'economia nazionale. Egli verra' nominato con decreto Reale, promosso dal Ministro per l'economia nazionale su designazione della Commissione per le sostanze radioattive, la quale esercitera' la propria scelta fra coloro che siano stati compresi in una graduatoria per la nomina a una cattedra universitaria di fisica sperimentale.
[4]L'assistente sara' nominato dal Ministro per l'economia nazionale fra laureati di fisica o chimica su designazione della Commissione medesima. Esso sara' parificato per grado e trattamento economico ai segretari dell'Amministrazione Centrale. La nomina e' valida per un triennio e puo' essere rinnovata di triennio in triennio; il servizio prestato e' ritenuto utile agli effetti della pensione)).
Testo in vigore dal 24 novembre 1923 al 9 settembre 1925
