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[1]Gli studi che si riferiscono al controllo della radioattivita' dei preparati, alla loro campionatura, alla preparazione per parte dello Stato dell'emanazione del radio, potranno essere affidati, su conforme parere della Commissione, agli Istituti fisici delle RR. Universita' o di altri Istituti superiori.
[2]Parimenti le misure della radioattivita' di materiale naturali e le ricerche di indole chimica, quali la concentrazione, delle sostanze radioattive, di preparati radiferi, potranno essere affidate, sempre su conforme parere della Commissione, agli Istituti di chimica generale delle R. Universita' o di altri Istituti superiori.
Testo in vigore dal 28 dicembre 1922 al 24 novembre 1923
