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((L'utile netto dell'Azienda accertato nel conto approvato, sara' destinato al miglioramento ed allo sviluppo dell'Azienda stessa ed anche a ridurre il prezzo dell'energia elettrica e quelli dei servizi di cui al n. 5° dell'art. 1)).
Testo in vigore dal 9 giugno 1937 al 16 dicembre 2009
