Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1921
Confronto con la versione in vigore dal 3 maggio 1921 al 16 dicembre 2009. 336 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: L'Ente deve, di regola, procedere alla distribuzione dell'energia direttamente con rete propria e a scopo di favorire la cittadinanza e le industrie del comune di Napoli.
tolto: Potra' tuttavia, nelle forme da stabilirsi nel regolamento, sentito il Consiglio comunale di Napoli e con l'approvazione della Commissione Reale, stringere accordi con le Societa' produttrici e distributrici di energia elettrica sempre quando tali accordi costituiscano un mezzo piu' economico per raggiungere il fine assegnato all'Ente stesso.
tolto: L'energia dovra' essere collocata a prezzi sufficientemente bassi per assicurarne la diffusione ed a preferenza per piccoli motori domestici, per quelle industrie che impiegheranno un maggiore numero di operai in ragione della potenza motrice richiesta nonche' per illuminazione per altri usi domestici.
tolto: L'energia disponibile, di cui non si potesse presumere una prossima utilizzazione nel comune di Napoli e che non fosse necessaria all'Amministrazione delle ferrovie per gli effetti del Regio decreto 25 agosto 1919, n. 1582, potra' sentito il Consiglio comunale di Napoli con l'approvazione dalla Commissiono Reale, essere collocata in Comuni limitrofi a Napoli, preferibilmente per gli usi indicati al capoverso precedente.
tolto: La Commissiona Reale, sentito sempre il Consiglio comunale di Napoli, potra' inoltre autorizzare l'Ente, per giustificate ragioni, a valersi per la distribuzione dell'energia fuori del comune di Napoli di reti di altre aziende;
tolto: L'Ente potra' infine fornire ai Comuni, nel territorio dei quali trovansi le opere di derivazione o le centrali, l'energia necessaria per la illuminazione pubblica e privata o per altri pubblici servizi nelle quantita' complessiva non superiore a 50 kw. per ciascun Comune, agli stessi prezzi stabiliti dalle tariffe in vigore pel comune di Napoli. Lo relativo deliberazioni dovranno riportare l'approvazione della Commissione Reale.
tolto: Per l'energia da fornire alle ferrovie i prezzi saranno stabiliti in base alle disposizioni del R. decreto sopracitato.
tolto: --------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/05/1921, n. 106 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1921-03-24;375~art17 · fonte del testo
Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.
Per esteso: i cookie di questo sito e che cosa sappiamo di te.