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[1]L'utile netto dell'azienda, accertato nel conto approvato sara' destinato al miglioramento ed allo sviluppo dell'azienda stessa ed anche a ridurre il piazzo dell'energia.
[2]--------------- Nota redazionale Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'errata-corrige pubblicato in G.U. 06/05/1921, n. 106 durante il periodo di "vacatio legis". E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.
Testo in vigore dal 3 maggio 1921 al 9 giugno 1937
