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[1]L'Intendenza di finanza alla quale sara' comunicato un esemplare della nota di iscrizione, nel partecipare all'Istituto federale la emissione dell'ultimo buono di pagamento o dell'ultimo accreditamento a rivalsa della anticipazione concessa, ne da' contemporaneo avviso alla conservatoria delle ipoteche presso la quale fu inscritta, l'ipoteca legale.
[2]Analogo avviso e' dato alla detta conservatoria anche dall'Istituto federale ed il conservatore delle ipoteche fa immediata annotazione del primo avviso ricevuto, a margine della nota di iscrizione.
[4]Gli effetti della stessa cessano anche con la cancellazione della iscrizione eseguita su istanza dell'Istituto federale o su istanza dell'interessato che fornisca la prova della estinzione del debito.
Gli interventi su questo articolo(2)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il Regio D.L. 10 gennaio 1926, n. 47, convertito senza modificazioni dalla L. 24 maggio 1926, n. 898, ha disposto (con l'art. 21, comma 2) che "Gli effetti a favore degli istituti sovventori della ipoteca legale concessa a garanzia delle anticipazioni su risarcimenti di danni di guerra con legge 21 agosto 1922, n. 1233, cessano col decreto di 4 anni dall'annotazione fatta dal conservatore delle ipoteche a margine della nota di iscrizione dell'avviso di emissione dell'ultimo buono di pagamento o dell'ultimo accreditamento a rivalsa dell'anticipazione, anziche' col decorso di due anni come dispone il secondo capoverso dell'art. 3 della detta legge 21 agosto 1922".
Il Regio D.L. 8 novembre 1928, n. 2531, convertito senza modificazioni dalla L. 3 gennaio 1929, n. 9, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Gli effetti a favore degli istituti sovventori della ipoteca legale concessa a garanzia delle anticipazioni su risarcimenti di danni di guerra con legge 21 agosto 1922, n. 1233, cessano col decorso di sei anni dall'annotazione fatta dal conservatore delle ipoteche a margine della nota di iscrizione dell'avviso di emissione dell'ultimo buono di pagamento o dell'ultimo accreditamento a rivalsa dell'anticipazione, anziche' col decorso di quattro anni come dispone il 2° comma dell'art. 21 del R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 47, in modifica dell'art. 3, 2° capoverso, della detta legge 21 agosto 1922; e cio' anche quando il termine di quattro anni sia gia' scaduto all'attuazione del presente decreto".
Testo in vigore dal 27 novembre 1928 al 16 dicembre 2009
